14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12136 del 28 settembre 2001
Testo massima n. 1
Alla stregua del principio di concentrazione e unicità della prova, deve ritenersi tardiva, e perciò inammissibile, la prova contraria dedotta in appello per confutare la prova diretta che, già dedotta in primo grado e non ammessa, sia stata poi ammessa dal giudice del gravame.
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Testo massima n. 2
L’art. 6, undicesimo comma, della legge n. 898 del 1970 [ come sostituito dall’art. 11 della legge n. 74 del 1987 ] – il quale prevede che il giudice dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nel fissare la misura dell’assegno di mantenimento relativo ai figli, determina anche un criterio di adeguamento automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria – è applicabile, in via analogica, anche all’assegno previsto dall’art. 155 c.c. in favore dei figli di coniugi separati. [ Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice del merito, la quale aveva negato l’adeguamento automatico agli indici monetari del contributo fissato a favore dei figli in sede di separazione muovendo dall’erroneo rilievo che la possibilità di un aumento avrebbe potuto essere riesaminata soltanto in sede di modificazione delle condizioni di separazione ove le esigenze dei figli fossero divenute pressanti ].
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