14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2043 del 26 febbraio 1988
Testo massima n. 1
Il contributo di mantenimento cui il coniuge non affidatario è tenuto a favore dei figli in caso di separazione o di divorzio non è governato né dal principio di disponibilità né dal principio della domanda, presupposti dell’ordinario processo civile, essendo il giudice titolare al riguardo di un potere – dovere improntato a difesa di un superiore interesse dello Stato alla tutela e alla cura dei minori. Nell’esercizio di tale potere, pertanto, il giudice non ha bisogno di domanda, né è vincolato dagli accordi fra i coniugi, sia per la determinazione dell’assegno, sia per la sua eventuale indicizzazione, potendo procedere d’ufficio alla sua rivalutazione anche in appello.
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