Cass. civ. n. 706 del 21 gennaio 1995

Testo massima n. 1


Ai fini della determinazione dell'assegno dovuto ai figli minori o comunque non ancora autosufficienti, ancorché maggiorenni, la valutazione della capacità economica di ciascun genitore, separato o divorziato, deve essere effettuata considerando la complessiva consistenza del patrimonio di ciascuno di essi, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità, e quindi anche dal valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati.