Cass. civ. n. 9312 del 08 aprile 2024

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Compensazione delle spese processuali ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015 - Motivazione - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità - Non illogicità o erroneità - Sindacabilità in cassazione.


Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2206 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.
Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.