Cass. civ. n. 9289 del 08 aprile 2024
Testo massima n. 1
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - NOME (NOZIONE) - TUTELA - IN GENERE Utilizzo del nome di personaggio famoso in assenza di consenso - Finalità informativa coesistente con quella commerciale - Necessario bilanciamento degli interessi - Fattispecie.
In tema di diritto al nome, se l'art. 7 c.c. può essere invocato per reagire a indebite utilizzazioni commerciali del proprio nome, tuttavia laddove finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, il giudice è chiamato od operare - in particolare quando il nome di un personaggio famoso venga utilizzato, senza il consenso dell'interessato - un bilanciamento tra i diversi interessi, riferibili, da un lato, al diritto al rispetto del nome e dell'identità personale e, dall'altro, alla libertà d'impresa e al diritto ad essere informati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, operando un bilanciamento tra la funzione pubblicitaria e la funzione informativa del nome - non censibile in sede di legittimità se adeguatamente motivato - aveva rigettato le domande inibitorie e risarcitorie promosse dai figli di una notissima attrice defunta, il cui nome era stato impiegato anche al fine di indicare la prestigiosa origine di alcuni modelli di calzature e il contesto storico-sociale nel quale erano state realizzate).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 8
Cod. Civ. art. 10 CORTE COST.
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST.
Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST.