Cass. civ. n. 13065 del 9 settembre 2002
Testo massima n. 1
In ipotesi di separazione personale dei coniugi, la esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di figli minori di fruizione della casa familiare legittima l'incremento della misura dell'assegno di mantenimento.
Testo massima n. 2
L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, c.c. risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che l'istituto di cui si tratta presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione dei coniugi, di una casa coniugale nell'accezione sopra chiarita. Pertanto, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, non v'è luogo per l'applicazione dell'istituto in questione.