Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6074 del 26 marzo 2004

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6074 del 26 marzo 2004

Testo massima n. 1

In sede di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio minore, è legittimo tenere conto delle esigenze economiche che l’affidamento comporta per il coniuge affidatario, e in particolare anche della voce di spesa costituita dall’importo del canone necessario per la locazione della casa di abitazione. Nè assume rilievo il fatto che il coniuge affidatario utilizzi a tal fine un appartamento di proprietà del proprio fratello, non potendo il coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento giovarsi di eventuali condizioni di favore esistenti fra il coniuge affidatario ed il fratello di quest’ultimo, anche tenuto conto della precarietà di tale eventuale rapporto favorevole, privo, com’è, di tutela giuridica.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze