14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9238 del 21 aprile 2011
Testo massima n. 1
In materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purchè sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno. [ Nella specie, relativa ad una azione risarcitoria promossa dagli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico per esposizione a fibre di amianto, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale, la quale, ai fini della determinazione della misura del danno esistenziale, aveva tenuto conto delle ripercussioni “massimamente penalizzanti” della malattia sulla vita del danneggiato ed aveva valorizzato la penosità della sofferenza, le quotidiane difficoltà, le cure estenuanti e l’assenza di ogni prospettiva di guarigione, quantificando il risarcimento in misura doppia al danno biologico ].
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