14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10197 del 16 maggio 2005
Posted at 16:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
In sede di separazione personale tra coniugi, al fine di determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento dovuto per i figli nati in costanza di matrimonio, il giudice non può trascurare di considerare, nel valutare la capacità patrimoniale del genitore, anche gli obblighi di natura economica che incombono per legge sul medesimo genitore per il mantenimento di altro figlio, nato fuori dal matrimonio.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]