14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22338 del 24 ottobre 2007
Testo massima n. 1
Ai fini della liquidazione del danno biologico, l’età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l’aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico [ riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni ] va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative [ di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica ] della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l’intera durata della sua vita residua.
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