14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1607 del 24 gennaio 2007
Testo massima n. 1
La determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione della prole non si fonda, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell’assegno spettante al coniuge separato o divorziato, su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario [ nella specie titolare di redditi da lavoro dipendente ed autonomo e di risparmi suscettibili di essere investiti nell’acquisto di una nuova abitazione ] concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]