14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23053 del 30 ottobre 2009
Testo massima n. 1
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, ove tra quest’ultimo e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono “iure successionis” va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. [ Nella specie, in cui la persona vittima di un incidente stradale era deceduta nei giorni successivi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale si era ritenuto che il danno biologico trasmissibile “iure hereditatis” dovesse calcolarsi non sulla base della sua aspettativa di vita media, bensì in relazione all’effettiva vita residua goduta ].
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Testo massima n. 2
La liquidazione del danno morale “iure proprio” sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito altrui [ nella specie per sinistro stradale ] sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, perché, nonostante l’inquadramento del diritto all’integrità psicofisica della persona nell’ambito esclusivo del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost. [ nonché delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità personale ], rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico.
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