14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3581 del 16 febbraio 2010
Testo massima n. 1
Ai fini della liquidazione, in favore dei familiari superstiti, del danno morale conseguente alla morte di un congiunto, non possono essere assunti come parametri di valutazione quelli previsti dall’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 497, dettato a proposito dell’incidente della funivia del Cermis in data 3 febbraio 1998; prescindendo, infatti, dal rilievo che si tratta di indennizzi speciali, attribuiti dallo Stato a causa della particolarità dell’illecito, il tetto di 3,8 miliardi di lire ivi previsto non esprime il risarcimento del solo danno morale, bensì il limite massimo di risarcimento di tutti i danni subiti dall’intero nucleo familiare di ogni singola vittima.
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Testo massima n. 2
Ai fini della liquidazione, in favore dei familiari superstiti, del danno morale conseguente alla morte di un figlio, il giudice di merito legittimamente può prendere in considerazione, in vista di una valutazione equitativa “personalizzata”, la composizione della famiglia nella sua globalità; per cui – pur dando per pacifico che il valore della vita non è mai compensabile con una somma di denaro – non è illogico affermare che la perdita di un congiunto è meglio tollerata nell’ambito di una famiglia numerosa di quanto non avvenga ove il defunto fosse l’unico familiare o parente esistente.
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