14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2491 del 1 marzo 1993
Testo massima n. 1
Il potere discrezionale che l’art. 120 c.p.c. attribuisce al giudice di merito in ordine alle modalità ed estensione della pubblicazione della sentenza, nonché alla scelta del giornale, nei casi in cui ne sia riconosciuta l’utilità per la riparazione in forma specifica del danno, trova un limite solo nell’esigenza di razionalità ed adeguatezza della pronuncia e nel divieto di ultrapetizione, in relazione al quale il giudice non può ordinare la pubblicazione, se questa non è stata richiesta, o imporre una pubblicazione integrale della sentenza, se questa è stata richiesta per estratto, o in più giornali e per più volte consecutive, quando questa è stata richiesta solo in un giornale o per una sola volta.
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Testo massima n. 2
In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale, sfuggendo ad una precisa valutazione analitica, resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice del merito che deve, però, tenere conto di tutti gli elementi peculiari della fattispecie, tra i quali, con l’entità dell’offesa arrecata, l’età, il sesso ed il grado di sensibilità dell’avente diritto, nonché, per i fatti lesivi dell’onore e della reputazione della persona, le condizioni sociali del danneggiato, in rapporto anche alla sua collocazione professionale e, più in generale, al suo inserimento nel contesto sociale, alle quali è proporzionale la sofferenza provocata dal discredito che dai fatti diffamatori deriva, senza che ciò determini una differenziazione, tra le categorie dei soggetti, contraria al precetto dell’art. 3 della Costituzione, trattandosi di una diversità legata solo all’estensione dell’incidenza del danno sotto il profilo soggettivo del danneggiato.
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