14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14752 del 14 novembre 2000
Testo massima n. 1
La liquidazione del danno morale non può essere compiuta se non con criteri equitativi, tenendo conto della gravità del reato e del patema d’animo subito dalla vittima. Quando il giudice dia conto d’aver considerato questi fattori ed il giudizio sia congruente al caso, la concreta determinazione dell’ammontare del danno non deve poi essere palesemente sproporzionata per difetto od eccesso.
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Testo massima n. 2
Pronunziata a norma dell’art. 278 c.p.c. sentenza di condanna generica al risarcimento del danno non può nella successiva fase dichiararsi che il pregiudizio derivato dal fatto accertato con la prima sentenza non è risarcibile perché non è ingiusto.
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