Cass. civ. n. 10823 del 11 maggio 2007

Testo massima n. 1


In tema di danno morale dovuto ai parenti della vittima — nella specie, figlio e nipoti conviventi con la donna deceduta a causa di un investimento stradale —, non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La prova del danno morale è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita.

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