14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 458 del 13 gennaio 2009
Testo massima n. 1
Il danno cosiddetto “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita. [ Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva qualificato la predetta sofferenza della vittima come danno morale e non come danno biologico terminale, attesane l’inidoneità – essendo stato l’intervallo di tempo tra il sinistro e la morte di tre giorni ad integrare gli estremi di quella fattispecie di danno non patrimoniale ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]