14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12326 del 27 maggio 2009
Testo massima n. 1
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno cosiddetto “tanatologico”, nel caso che la morte [ nella specie, in esito ad un infortunio “in itinere” ] segua le lesioni dopo breve tempo, riguardando il bene giuridico della vita, diverso da quello della salute [ in quanto la perdita della vita non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute ], non rientra nella nozione di danno biologico recepita dall’art. 13 del D.L.vo 23 febbraio 2000, n. 38, che fa riferimento alla “lesione dell’integrità psicofisica”, suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, operando entro detti limiti l’assicurazione sociale del danno biologico. Ne consegue che non è risarcibile la domanda proposta “iure hereditatis” dagli eredi del “de cuius” nei confronti dell’INAIL per il risarcimento del danno da “perdita del diritto alla vita”.
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