14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14360 del 3 novembre 2000
Testo massima n. 1
A seguito della separazione tra coniugi, la potestà sui figli rimane ad essi comune, l’esercizio esclusivo della medesima è attribuito all’affidatario, che deve attenersi alle condizioni fissate dal giudice, e le decisioni di maggior interesse [ tra cui la scelta della scuola ] devono essere adottate da entrambi i genitori, in mancanza di accordo, compete al giudice ordinario ai sensi dell’articolo 155, comma terzo, c.c., accertare la congruità rispetto all’interesse del minore della decisione assunta dall’affidatario, avvalendosi a tal fine dei poteri ufficiosi di cui all’articolo 155, comma settimo, c.c. e integrando all’occorrenza le condizioni della separazione; benché la norma attribuisca il potere d’iniziativa al genitore non affidatario, analogo potere spetta anche all’affidatario il quale, in presenza di contrasto con l’altro coniuge, anziché decidere può chiedere direttamente al giudice di adottare i provvedimenti necessari.
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Testo massima n. 2
In tema di soluzione dei contrasti tra i genitori per questioni di particolare importanza, l’articolo 316 c.c., il quale prevede che ciascuno di essi può ricorrere al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei, trova applicazione per le ipotesi di famiglia unita; i provvedimenti di cui all’articolo 155, comma terzo, si collocano invece durante lo stato di separazione tra i coniugi e rientrano nella disciplina di questa.
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