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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25157 del 14 ottobre 2008

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25157 del 14 ottobre 2008

Testo massima n. 1

La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.

Testo massima n. 2

La persona umana ed i suoi diritti fondamentali costituiscono un unicum inscindibile. Pertanto, quando tali diritti siano lesi ed abbiano provocato un pregiudizio non patrimoniale [ altrimenti detto «danno morale ], uno ed unitario è il danno ed uno e unitario deve essere il risarcimento, ferma restando la necessità che il giudice di merito, nella liquidazione di esso, tenga conto di tutte le concrete conseguenze dannose del fatto illecito.

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