14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20684 del 25 settembre 2009
Testo massima n. 1
Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c., l’inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile in virtù degli artt. 651 e 652 c.p.p., l’estinzione del reato e l’improponibilità o improcedibilità dell’azione penale non costituiscono impedimento all’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Tuttavia, l’accertamento del giudice civile deve essere condotto secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l’esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese le eventuali cause di giustificazione e l’eccesso colposo ad esse relativo. Ne consegue che, affinché possa ritenersi configurato un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l’elemento materiale del reato, ma anche l’elemento psicologico, il cui mancato accertamento esclude l’ipotizzabilità del danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. [ Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, con riferimento al caso in cui un pensionato si era visto domandare da un impiegato di un ente previdenziale, in esecuzione di una circolare interna dell’istituto, un documento non necessario per effettuare l’accredito della pensione sul suo conto corrente bancario, ha confermato sul punto la sentenza impugnata, con la quale era stato escluso che la suddetta condotta potesse integrare, sul piano psicologico, gli estremi del reato di rifiuto di atti d’ufficio e che, di conseguenza, il soggetto passivo dell’omissione potesse pretendere il ristoro del danno non patrimoniale ].
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