14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12964 del 16 giugno 2005
Testo massima n. 1
Il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore che si realizza mediante l’attribuzione, al creditore, di una somma di danaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta , e quindi si atteggia come la forma, per così dire, tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell’inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell’
eadem res dovuta, tende a realizzare una forma più ampia e, di regola, più onerosa per il debitore, di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l’oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale. Ne consegue che costituisce una semplice emendatio libelli la richiesta di risarcimento per equivalente allorché sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica. Allo stesso modo, nelle obbligazioni contrattuali è consentito all’attore che abbia invano svolto l’istanza diretta ad ottenere la restituzione di una cosa determinata, della quale il debitore più non dispone, modificare la domanda richiedendo il risarcimento per equivalente, senza che ciò sia impedito dalla eventuale preventiva conoscenza dell’impossibilità della restituzione, atteso che per poter dare rilievo a tale situazione di impossibilità di adempiere all’obbligo restitutorio, al fine di giustificare la emendatio libelli è necessario che sul punto intervenga l’ammissione in giudizio del debitore.
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