14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1415 del 19 febbraio 1999
Testo massima n. 1
È ravvisabile la responsabilità solidale se l’unico evento dannoso è imputabile a più persone che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le azioni o le omissioni di ciascuna persona costituiscano distinti ed autonomi fatti illeciti o violazione di norme giuridiche diverse. Può pertanto essere pronunciata la condanna in via solidale quando più debitori siano tenuti per la medesima prestazione, a nulla rilevando in contrario la diversità della fonte dalla quale le obbligazioni derivano e la diversa natura delle rispettive azioni ed omissioni.
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