14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9606 del 25 settembre 1998
Testo massima n. 1
In tema di provvedimenti connessi all’affidamento dei figli in sede di separazione personale dei coniugi, la mancanza di un’espressa previsione di legge non è sufficiente a precludere, al giudice, di riconoscere e regolamentare le facoltà di incontro e frequentazione dei nonni con i minori, nè a conferire a tale possibilità carattere solo “residuale” presupponente il ricorso di gravissimi motivi. Infatti non possono ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare la quale trova il suo riconoscimento anche nella Costituzione [ art. 29 Cost. ], laddove, invece, anche un tal tipo di provvedimenti deve risultare sempre e solo ispirato al precipuo interesse del minore.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Lo stato di tossicodipendenza del genitore non affidatario non può rivelarsi – di per sé – ostativo al riconoscimento – al medesimo – del diritto di tenere con sé il minore in tempi stabiliti, non potendosi per ciò solo negare, al genitore non affidatario, di conservare e rafforzare i rapporti affettivi con il figlio, nonché di seguire – al tempo stesso – la sua crescita, la sua educazione e la sua vita, qualora risulti accertata l’utilità di tali rapporti per il minore medesimo.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]