Cass. civ. n. 8967 del 04 aprile 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Inerenza ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto - Applicabilità alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante - Esclusione - Fondamento.


Il principio di non contestazione concerne solo i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non può applicarsi alla dedotta apparenza delle opere al servizio del fondo dominante, che attiene invece alla qualificazione giuridica dei fatti emergenti dall'istruttoria e rientra sempre nel potere-dovere del giudice del merito, mentre l'accertamento di tali fatti va ricondotto al thema probandum come disciplinato ex art. 2697 c.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2844 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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