14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18489 del 25 agosto 2006
Posted at 16:26h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, e, a sua volta, della capacità lavorativa specifica [ e non, dunque, della sola inabilità temporanea o dell’invalidità permanente ] è risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva — o presumibilmente in futuro avrebbe svolto — un’attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito [ o parte di esso ] non sia stato in concreto conseguito.
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