Cass. civ. n. 4498 del 23 agosto 1985

Testo massima n. 1


L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato a norma dell'art. 156, terzo comma c.c. decorre dal giorno della comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale per essere autorizzati a far cessare la loro convivenza, ancorché non sia stato domandato in tale sede, trattandosi di obbligo ex lege che nasce dal matrimonio e di cui la decisione giudiziale fissa in concreto la relativa entità al momento della cessazione della convivenza.

Normativa correlata