14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10382 del 17 luglio 2002
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa [ nella specie, produzione e di-stribuzione di gas in bombole ], la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dell’art. 2050 c.c., presuppone il previo accertamento delll’esistenza del nesso eziologico la prova del quale incombe al danneggiato tra l’esercizio dell’attività e l’evento dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nella ipotesi in cui sia ignota la causa dell’evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 c.c. va affermata ove risulti non interrotto il nesso di causalità con l’esercizio dell’attività pericolosa, mentre va esclusa ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all’esercente. Il relativo accertamento rientra tra i poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato.
Testo massima n. 2
La operatività della causa di sospensione della prescrizione prevista dell’art. 2941 n. 8 c.c. presuppone che in atti risulti la prova che il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito al creditore. Detta prova si concreta nell’accertamento che il debitore abbia creato una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]