Cass. civ. n. 15288 del 30 ottobre 2002

Testo massima n. 1


In materia di responsabilità extracontrattuale, ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 c.c. il giudizio di pericolosità eventuale dell'attività dev'essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività. (Nel caso, il giudice del merito ha ritenuto con motivazione ritenuta dalla S.C. immune da censure rilevabili in sede di legittimità costituire pericolosa ex art. 2050 c.c. l'attività di falciatura dell'erba esercitata con mototrancia agganciata e trainata da trattore e dotata di mezzi meccanici taglienti).