14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17369 del 30 agosto 2004
Testo massima n. 1
La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. ben può prescindere dall’attività in sè e per sè considerata, il che si verifica quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell’attività medesima [ ad es., materie infiammabili, proiettili di arma da fuoco, gas in bombole, ecc. ], i quali, anche per un’imperfetta costruzione, a livello progettuale o di confezione, conservino un’intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell’attività di cui costituiscono il risultato, anche quando il danno si produca in una fase successiva, purchè ne dipenda in modo sufficientemente mediato.
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