14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20334 del 15 ottobre 2004
Testo massima n. 1
Il combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., in base alla interpretazione costituzionalmente orientata di essi [ che emerge anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2004 ] va letto nel senso che le notificazioni si perfezionano, per il notificante, non dalla data di completamento delle formalità poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate con idonea relata, ma nel momento antecedente della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Le attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile iI verificarsi di un evento dannoso e importano responsabilità ex art. 2050 c.c., devono essere tenute distinte da quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 c.c. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva escluso che l’uso di una piscina di per sè costituisse attività pericolosa, e nel contesto, in cui la piscina costituiva il semplice elemento coerografico di una festa, aveva attribuito la responsabilità per i danni alla persona subiti da uno degli ospiti, che al buio decideva di tuffarsi nella medesima, esclusivamente alla sua improvvisa e sconsiderata decisione, di cui neppure l’eventuale presenza di un bagnino avrebbe potuto evitare le conseguenze negative ].
[adrotate group=”9″]