Cass. civ. n. 20334 del 15 ottobre 2004

Testo massima n. 1


Il combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., in base alla interpretazione costituzionalmente orientata di essi ( che emerge anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2004) va letto nel senso che le notificazioni si perfezionano, per il notificante, non dalla data di completamento delle formalità poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate con idonea relata, ma nel momento antecedente della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Testo massima n. 2


Le attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e importano responsabilità <em>ex </em>art. 2050 c.c., devono essere tenute distinte da quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva escluso che l'uso di una piscina di per sé costituisse attività pericolosa, e nel contesto, in cui la piscina costituiva il semplice elemento coreografico di una festa, aveva attribuito la responsabilità per i danni alla persona subiti da uno degli ospiti, che al buio decideva di tuffarsi nella medesima, esclusivamente alla sua improvvisa e sconsiderata decisione, di cui neppure l'eventuale presenza di un bagnino avrebbe potuto evitare le conseguenze negative).