Cass. civ. n. 17836 del 22 agosto 2007
Testo massima n. 1
La responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal dipendente non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo. E irrilevante, pertanto, che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto la correttezza della sentenza impugnata con cui era stata riconosciuta la responsabilità del Ministero della Difesa per le violenze subite da un militare di leva da parte di soldati e graduati in quanto realizzate proprio in virtù del vincolo di sovraordinazione gerarchica esercitato sul danneggiato).