Cass. civ. n. 6528 del 22 marzo 2011
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità civile derivante da fatto illecito, la norma dell'art. 2049 c.c. - che pone a carico dei padroni e committenti la responsabilità per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi, nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti - trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito del domestico o commesso, ma non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che quest'ultimo abbia procurato al committente oppure a se stesso.