Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22818 del 11 novembre 2010

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22818 del 11 novembre 2010

Testo massima n. 1

Nei confronti di persona ospite di reparto psichiatrico o di altra struttura equipollente, ancorché non interdetta nè sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la configurabilità di un dovere di sorveglianza, a carico del personale sanitario addetto al reparto, e della conseguente responsabilità risarcitoria per i danni cagionati dal o al ricoverato, presuppone soltanto la prova concreta della incapacità di intendere e di volere del ricoverato medesimo. [ Nella fattispecie la Corte ha confermato la pronuncia del giudice di secondo grado che aveva ravvisato il difetto di sorveglianza del personale della struttura nei confronti di persona adulta affetta da oligofrenia di grado elevato con note mongoloidi rimasta vittima di violenza sessuale all’interno della struttura psichiatrica presso la quale si trovava ricoverata ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze