14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11061 del 9 novembre 1993
Testo massima n. 1
L’indennizzo dovuto per arricchimento senza causa [ art. 2041 c.c. ], in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, costituisce un debito di valore, anche qualora l’arricchimento si ricolleghi ad un’attività o erogazione del creditore che abbia comportato un risparmio di spesa per l’obbligato, e, pertanto, va liquidato tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sulla base di criteri oggettivi [ quale, nell’ipotesi, il coefficiente Istat ], senza che assuma rilievo, al predetto fine, il saggio bancario dell’interesse sulla somma erogata dal depauperato, non trattandosi di debito di valuta e non potendosi, quindi, liquidare, rispetto ad esso, il maggior danno previsto per le obbligazioni pecuniarie dall’art. 1224 c.c. Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla proposizione della domanda, in quanto il dovere giuridico d’indennizzo sorge soltanto quando il titolare dell’azione di arricchimento faccia valere la sua pretesa.
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Testo massima n. 2
Nell’azione di arricchimento senza causa, l’ordinario termine decennale di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto all’indennizzo può essere fatto valere, il quale, se normalmente coincide con quello in cui si verifica l’arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell’altra parte, può essere successivo al perfezionamento dell’arricchimento, qualora, a detta epoca, nell’ipotesi di arricchimento per risparmio di spesa, l’esborso non sia ancora interamente avvenuto [ nella specie, perché regolato secondo gli stati di avanzamento dei lavori, in forza del contratto con un terzo appaltatore ], verificandosi soltanto con il completamento dell’esborso lo spostamento di ricchezza da un patrimonio all’altro.
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