Cass. pen. n. 884 del 22 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA - Prova sollecitata al giudice ex art. 507 cod. proc. pen. - Mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva - Deducibilità con ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett.d) cod. proc. pen. - Esclusione.


La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 24259 del 2010

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D