14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15296 del 6 luglio 2007
Testo massima n. 1
In tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui all’art. 23, commi 3 e 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, applicabile ratione temporis e riprodotto, senza sostanziali modifiche, prima dall’art. 35 D.L.vo n. 77 .del 1995 e poi dall’art. 191 D.L.vo n. 267 del 2000, l’insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l’impossibi¬lità di esperire nei confronti del Comune l’azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Qualora detta azione sia stata formalmente proposta, se è vero [ sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 1997 ], che il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario [ o amministratore ] suo debitore, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non è però consentito al Giudice sostituire d’ufficio [ e pronunciarsi su ] questa azione, che è diversa da quella di arricchimento senza causa, in quanto ha petitum e causa petendi autonomi e specifici, altrimenti incorrendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.
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