Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15296 del 6 luglio 2007

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15296 del 6 luglio 2007

Testo massima n. 1

In tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui all’art. 23, commi 3 e 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, applicabile ratione temporis e riprodotto, senza sostanziali modifiche, prima dall’art. 35 D.L.vo n. 77 .del 1995 e poi dall’art. 191 D.L.vo n. 267 del 2000, l’insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l’impossibi¬lità di esperire nei confronti del Comune l’azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Qualora detta azione sia stata formalmente proposta, se è vero [ sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 1997 ], che il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario [ o amministratore ] suo debitore, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non è però consentito al Giudice sostituire d’ufficio [ e pronunciarsi su ] questa azione, che è diversa da quella di arricchimento senza causa, in quanto ha petitum e causa petendi autonomi e specifici, altrimenti incorrendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze