14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10576 del 28 ottobre 1997
Testo massima n. 1
Il riconoscimento dell’utilità dell’opera o della prestazione eseguita dal terzo, che costituisce requisito per l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione [ e che, in ragione dei limiti posti dall’art. 4, della legge n. 2248 del 1865, all. E, non può essere sopperito da una valutazione dell’utilità compiuta dal giudice ordinario ] può anche risultare in modo implicito da atti o com-portamenti della P.A. dai quali si possa desumere inequivocamente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l’utilità della prestazione o dell’opera. In una tale prospettiva, esso può desumersi — quanto ad un comune — non solo da deliberazioni prese dal consiglio comunale o dalla giunta — quali organi deliberanti nell’ambito delle rispettive competenze — e non solo da atti formali del sindaco quale organo che rappresenta il comune, ai sensi dell’art. 151, R.D. n. 148 del 1915 [ ed ora dall’art. 36 della legge n. 142 del 1990 ], ma anche da atti formali compiuti da un assessore componente la giunta comunale e resi nell’esercizio di competenze ad esso specificamente delegate dal sindaco [ come già previsto dall’art. 67 del R.D. n. 297 del 1911, e, per gli enti locali della Regione siciliana, dall’art. 72, comma terzo, del decreto legislativo P. n. 6 del 1955 ].
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