14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1884 del 11 febbraio 2002
Testo massima n. 1
Ai fini dell’utile versum dell’azione di arricchimento senza causa, proposta, ai sensi dell’art. 2041 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l’utilità che l’ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, può consistere anche nell’avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale cui, invece, sarebbe stato necessario far fronte ove fosse mancata la possibilità di disporre del risultato della prestazione medesima. Pertanto, qualora il progetto di un’opera pubblica, fornito da un professionista a un ente pubblico senza un valido conferimento di incarico, sia stato utilizzato per chiedere il finanziamento dell’opera progettata, l’ente medesimo è tenuto a indennizzare l’autore dell’elaborato nei limiti del vantaggio conseguito attraverso l’utilizzazione concretamente fatta dello stesso, e resta poi irrilevante il fatto che il finanziamento non sia stato accordato e l’opera pubblica da sovvenzionare non sia stata realizzata.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]