Cass. civ. n. 8793 del 03 aprile 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Espropriazione presso terzi - Adempimento del terzo pignorato mediante emissione di assegno circolare - Omessa riscossione nel termine di prescrizione triennale - Condanna dell’emittente alla riemissione dell’assegno o alla restituzione della provvista - Esclusione - Ragioni.


In caso di espropriazione presso terzi, il decorso del termine triennale di prescrizione per l'incasso dell'assegno circolare emesso da una banca, quale terzo pignorato, per ottemperare all'ordinanza di assegnazione, comporta il venir meno di ogni possibile azione nei riguardi dell'emittente da parte del creditore procedente, beneficiario dell'assegno, il quale non può ottenere, in un autonomo giudizio di cognizione, la condanna dell'istituto di credito alla riemissione dell'assegno o al pagamento della relativa provvista, essendosi estinta ogni obbligazione cartolare, ed essendo, di regola, carente di interesse ad agire sulla base del rapporto causale sottostante l'emissione dell'assegno, salva l'allegazione della specifica utilità, giuridicamente apprezzabile, ottenibile dal giudizio di cognizione e diversa da quella offerta dal titolo esecutivo di cui è già munito, integrato dall'ordinanza di assegnazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21768 del 2019

Normativa correlata

Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 84
Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

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