14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2784 del 30 dicembre 1970
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in Massimario
Testo massima n. 1
La dichiarazione di invalidità di un contratto che abbia avuto esecuzione, legittima l’azione di ripetizione d’indebito quando si chieda la restituzione della prestazione obiettivamente non dovuta, e non già quando si chieda il corrispettivo del lucro conseguito dalla controparte. L’invalidità del negozio legittima, infatti, l’azione di arricchimento senza causa per le prestazioni che si siano rivolte a vantaggio di un contraente con danno patrimoniale dell’altro.
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