Cass. civ. n. 8759 del 03 aprile 2024
Testo massima n. 1
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE Giudizio di legittimità - Estinzione per rinunzia e accettazione - Ordine giudiziale di cancellazione della trascrizione della domanda, ex art. 2668 c.c. - Necessità - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 390
Cod. Proc. Civ. art. 391
Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST.