14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10951 del 9 dicembre 1996
Testo massima n. 1
Per «attività pericolose», agli effetti di cui all’art. 2050 c.c., devono intendersi quelle cosa qualificate da specifiche norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare la incolumità pubblica, ovvero quelle per le quali la pericolosità trova riscontro nella natura delle cose e dei mezzi adoperati; mentre non possono considerarsi tali quelle nelle quali la pericolosità insorga per fatti estranei. [ Riaffermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito nel punto in cui questa in relazione ai danni riportati da una petroliera in occasione dell’esplosione avvenuta a bordo dopo essere stata colpita da un fulmine mentre era ormeggiata al molo petroli del porto di Genova, per operazioni di zavorramento ha escluso la responsabilità del Consorzio del Porto, quale asserito soggetto coordinatore della predetta attività, in quanto detto ente non era stato partecipe della materiale attività pericolosa, né era tenuto a prestare assistenza alla nave nella specifica operazione ].
[adrotate group=”9″]