14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1581 del 28 gennaio 2004
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di azione di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., in parziale deroga rispetto a quanto previsto sia dall’art. 1282 che all’art: 1224 c.c., il debito dell’accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi a partire dal momento del pagamento, a meno che l’
accipiens non sia in mala fede, e non è sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, ma è necessario a questo scopo la proposizione di un’apposita domanda giudiziale.
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