Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7586 del 1 aprile 2011

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7586 del 1 aprile 2011

Testo massima n. 1

In tema di ripetizione d’indebito oggettivo, l’espressione “domanda” di cui all’art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell’art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l”‘accipiens” [ in buona fede ] quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 c.c.. Ne consegue che, in caso di obbligazioni periodiche, ove si deduca con la richiesta extragiudiziale di restituzione delle somme indebitamente corrisposte anche la corretta interpretazione del titolo costitutivo dell’obbligazione, contestando l’unica “causa solvendi” a cui tutti i pagamenti si riferiscono, gli interessi, nonché l’ulteriore risarcimento ex art. 1224, secondo comma, c.c., decorrono dalla data dell’istanza stessa quanto agli importi già versati, mentre, quanto ai ratei non ancora scaduti, spettano dal giorno di scadenza di ciascuna rata, senza necessità di una ulteriore specifica richiesta di rimborso, che resta utile per ottenere la condanna alla restituzione delle somme successivamente versate [ se non compresa nell’originaria istanza ] ma non è necessaria per la decorrenza degli accessori legali. [ Fattispecie relativa a indebito previdenziale in ordine alla domanda di restituzione delle differenze dei contributi mensili per assegni familiari versati ai soci lavoratori di una cooperativa ].

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze