14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18483 del 9 agosto 2010
Testo massima n. 1
Colui che agisce per la ripetizione di un indebito allega la dazione senza causa della somma di denaro non come adempimento di un negozio giuridico ma come spostamento patrimoniale privo di causa e può, conseguentemente, assolvere l’onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento de¬dotto come manifestazione di volontà contrattua¬le e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico; ne consegue che la prova dell’indebito può essere fornita anche per testimoni, indipen¬dentemente dai limiti di cui all’art. 2721 c.c..
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