14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22872 del 10 novembre 2010
Testo massima n. 1
In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell’inesistenza della “causa debendi” [ nella specie, relativa al pagamento al lavoratore di compensi non pattuiti ] incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorchè abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova
mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo. Ove, peraltro, la domanda sia stata proposta solo in via riconvenzionale di fronte alla richiesta del lavoratore diretta ad ottenere l’adeguamento annuale dell’assegno “ad personam”, asseritamente stipulato con il datore di lavoro, incombe sul lavoratore provare il fatto costitutivo del credito azionato [ l’esistenza di detto accordo ], senza necessità di provare l’indebito pagamento, dovendosi ritenere la relativa prova già acquisita al giudizio.
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