Cass. civ. n. 4760 del 12 maggio 1998
Testo massima n. 1
Il pagamento di un debito oggettivamente esistente, ma a persona diversa dal creditore (cosiddetto indebito ex latere accipientis), dà luogo ad una specie di indebito da assimilarsi a quella di cosiddetto «indebito oggettivo», con la conseguenza per cui si rendono, anche in un tal caso applicabili le regole di cui all'art. 2033 c.c.