14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21647 del 8 novembre 2005
Testo massima n. 1
L’azione di indebito oggettivo è esperibile non solo in caso di totale nullità di un contratto, con riferimento alle prestazioni eseguite in base ad esso, ma anche in caso di nullità parziale, in relazione a singole clausole in base alle quali siano state effettuate specifiche prestazioni e, eventualmente, controprestazioni a queste funzionalmente collegate. La ripetibilità, tuttavia, è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 e ss. c.c., operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c. [ Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto, in presenza di nullità parziale, esperibili sia l’azione di indebito oggettivo da parte dall’autore della prestazione di pagamento del corrispettivo di una prestazione di fare, sia l’azione di arricchimento nei confronti del destinatario di quest’ultima prestazione ].
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