14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17088 del 24 giugno 2008
Testo massima n. 1
Nel trasferimento di titoli azionari, l’adempimento delle formalità prescritte dall’art. 2022, primo comma, c.c. [ c.d. transfert ] non costituisce condizione di perfezionamento dell’acquisto o di produzione dell’effetto reale traslativo della proprietà del titolo, ma attiene alla fase esecutiva, certificativa e pubblicitaria del trasferimento, incidendo soltanto sulla legittimazione del nuovo socio; quest’ultimo, peraltro, pur non potendo esercitare alcun diritto sino a quando non si sia provveduto alle predette formalità [ salvo quello di partecipare alle assemblee con le modalità previste dall’art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 ], è pur sempre titolare del diritto di proprietà sul titolo, per il cui trasferimento non è quindi necessaria la redazione del c.d. fissato bollato, imposta per ragioni fiscali inerenti alla conclusione dei contratti di borsa, e non avente neppure una funzione .surrogatoria o comp ]ementare rispetto all’esecuzione del transfert, ma solo di ulteriore documentazione di una cessione meramente consensuale.
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